Riforme costituzionali

29 novembre 1996

(…)
Articolo 4–La nazione messicana ha una composizione multi-culturale rappresentata originalmente nei suoi popoli indigeni che sono i discendenti delle popolazioni che abitavano il paese prima della colonizzazione e prima che fossero stabilite le frontiere degli Stati uniti messicani, e che qualsiasi sia la loro condizione giuridica, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, o parte di esse.
I popoli indigeni hanno diritto alla libera determinazione e, come espressione di questa, all’autonomia come parte dello Stato messicano per:
I.–Decidere le forme interne di convivenza e di organizzazione sociale, economica, politica e culturale;
II.–Applicare i propri sistemi normativi nella regolamentazione e soluzione di conflitti interni, rispettando le garanzie individuali, i diritti umani e, in particolare, la dignità ed integrità delle donne; i loro procedimenti, giudicati e decisioni saranno convalidate dalle autorità giurisdizionali
dello Stato;
III.–Scegliere le proprie autorità ed esercitare le proprie forme di governo interno secondo le proprie norme e negli ambiti della loro autonomia, garantendo la partecipazione delle donne in condizioni di equità;
IV.–Rafforzare la propria partecipazione e rappresentanza politica secondo le proprie specificità culturali;
V.–Accedere in modo collettivo all’uso ed allo sfruttamento delle risorse naturali delle loro terre e territori, intesi questi come la totalità dell’habitat che i popoli indigeni usano ed occupano, salvo quelli la cui proprietà appartiene alla nazione;
VI.–Preservare ed arricchire le proprie lingue, conoscenze e tutti gli elementi che configurano la loro cultura ed entità, e
VII.–Conseguire, operare ed amministrare i propri mezzi di comunicazione.
La Federazione, gli stati ed i municipi dovranno, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, e con il concorso dei popoli indigeni, promuovere il loro sviluppo equanime e sostenibile e l’educazione bilingue e inter-culturale. Nello stesso tempo, dovranno promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture esistenti nella nazione e combattere qualsiasi forma di discriminazione.
Le autorità federali, statali e municipali dell’istruzione, con la consulenza dei popoli indigeni, definiranno e svilupperanno programmi educativi di contenuto regionale nei quali si riconoscerà la loro eredità culturale.
Lo stato promuoverà anche programmi specifici di protezione dei diritti degli indigeni emigrati, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero.
Per garantire il pieno accesso dei popoli indigeni alla giurisdizione dello stato, in tutti i giudizi e procedimenti che coinvolgono individualmente o collettivamente degli indigeni, si terranno in considerazione le loro pratiche giuridiche e specificità culturali, rispettando i precetti di questa Costituzione. Gli indigeni avranno sempre il diritto di essere assistiti da interpreti e difensori, privati o d’ufficio, che siano a conoscenza delle loro lingue e culture.
Lo Stato stabilirà le istituzioni e le politiche necessarie per garantire l’applicazione dei diritti dei popoli indigeni ed il loro integrale sviluppo, le quali dovranno essere definite e messe in atto congiuntamente con detti popoli.
Le Costituzioni e le leggi degli Stati della Repubblica, conformemente alle proprie particolari caratteristiche, definiranno le modalità pertinenti per l’applicazione dei principi indicati, garantendo i diritti che questa Costituzione riconosce ai popoli indigeni.
(…)
Uomo e donna sono uguale di fronte alla legge.
(…)

Articolo 115–Dei piani di sviluppo municipali e dei programmi che ne derivano, le giunte
faranno partecipi i nuclei di popolazione ubicati all’interno della circoscrizione municipale, nei termini stabiliti dalla legislazione locale. In ogni municipio si stabiliranno meccanismi di partecipazioni civica per coadiuvare con le giunte la programmazione, l’esercizio, la valutazione ed
il controllo delle risorse, comprese quelle federali, destinate allo sviluppo sociale.
(…)
IX.–Si rispetterà l’esercizio della libera determinazione dei popoli indigeni in ognuno degli ambiti e livelli in cui facciano valere la propria autonomia, potendo comprendere uno o più popoli indigeni, secondo le circostanze particolari e specifiche di ogni entità federativa.
Le comunità indigene quali entità di diritto pubblico ed i municipi che riconoscano la loro appartenenza ad un popolo indigeno, avranno la facoltà di associarsi liberamente al fine di coordinare le proprie azioni. Le autorità competenti realizzeranno il trasferimento ordinato e attento delle risorse affinché essi stessi amministrino i fondi pubblici assegnati loro.
Sarà competenza delle legislazioni statali determinare, nel proprio caso, le funzioni e facoltà che possono essere trasferite, e
X. Nei municipi, comunità, organismi ausiliari delle giunte e istanze affini che dichiarino la loro appartenenza ad un popolo indigeno, sarà riconosciuto ai loro abitanti il diritto di definire, secondo le pratiche politiche proprie della tradizione di ognuno di essi, le procedure per la elezione delle proprie autorità o rappresentanti e per l’esercizio delle proprie forme di governo interno, nel segno che assicuri l’unità dello Stato nazionale. La legislazione locale stabilirà le basi e le modalità per
assicurare il pieno esercizio di questo diritto.
Le Legislazioni degli Stati potranno procedere alla ri-municipalizzazione dei territori in cui sono insediati i popoli indigeni, che dovrà essere realizzata con la consultazione delle popolazioni coinvolte.

Articolo 18–Solo per crimine che meriti (…) Gli indigeni potranno scontare le proprie condanne preferibilmente nelle località più vicine al loro domicilio, in modo che si favorisca il loro reinserimento nella comunità quale essenziale meccanismo per il riadattamento sociale.

Articolo 26–(…) La legislazione corrispondente definirà i meccanismi necessari affinché nei
piani e programmi di sviluppo si prendano in considerazione le comunità ed i popoli indigeni per quanto riguarda le loro necessità e le loro specificità culturali. Lo Stato garantirà loro l’accesso equo alla distribuzione della ricchezza nazionale.

Articolo 53–La demarcazione territoriale (…) Per stabilire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali e le circoscrizioni elettorali plurinominali, bisognerà tenere conto dell’ubicazione dei popoli indigeni al fine di garantire la loro partecipazione e rappresentanza politica in ambito nazionale.

Articolo 73–Il Congresso ha facoltà:
(…)
XXVIII.–Di dare corso alle leggi che stabiliscono la partecipazione del governo federale, degli stati e dei municipi nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto dei popoli e comunità indigeni, con l’obiettivo di rispettare gli scopi previsti agli articoli 4 e 115 di questa Costituzione;

Articolo 116–Il potere pubblico degli stati: (…) Per garantire la rappresentanza dei popoli indigeni alla legislazione degli stati secondo il principio della maggioranza relativa, i distretti elettorali dovranno riadattarsi secondo la distribuzione geografica di detti popoli.

(Traduzione Comitato Chiapas “Maribel”–Bergamo)

Tags assegnati a questo articolo: chiapas, democrazia, zapatismo, marcos

Mail_long
20 ottobre 8 luglio 8 marzo abbonamenti abiti puliti aborigeni acqua Afghanistan africa agricoltura agricoltura biologica agricoltura biologica. decrescita agricoltura. decrescita Aiab Aids altra economia altra politica Amazzonia ambiente America latina animalisti Annapolis antifascismo antimafia antirazzimso antirazzismo antirzzismo anziani api Argentina Armenia armi atomiche Australia auto autoproduzione aziende Balcani Bali Banca mondiale Bangladesh banlieues basi militari Basilicata bene comune beni comuni bilanci partecipativo biocarburanti biologico Birmania bitch Bolivia Bolkestein Bologna Brasile brimania Britel Calabria calcio cambiamenti climatici cambiamento climatico Campania cantautore cantieri cantieri sociali carbone carcere Casa catania Caucaso cemento censura centri sociali cgil Chavez chiapas Ciad ciampino cibo Cile Cina cinema Cipro città clandestino clima Colombia commercio equo commercio equo. decrescita comunicazione conoscenza consumi consumo critico contadini cooperazione cornelio cornelio bizzarro cosa rossa cpt crisi alimentare critical mass Cuba De Gennaro Deavos decrescita decrescita. agricoltura biologica democrazia detenuti detenzione diritti diritti globali diritti umani disarmo documentario donne droghe ecologia ecomafia economia Ecuador editoria Egitto elezioni emissioni Enel energia Epa Eritrea espulsioni Etiopia