«La mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di tortura ha costretto l’ufficio del pm a circoscrivere le condotte inumane e degradanti [che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di tortura adottata nelle convenzioni internazionali]». E’ uno dei passaggi chiave delle 441 pagine delle motivazioni della sentenza di primo grado per il processo a 45 agenti di vari corpi dello stato sui maltrattamenti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, durante i giorni del G8 genovese del luglio 2001. Il processo si è chiuso ad agosto scorso, con 30 assoluzioni e 15 condanne, con pene comprese fra 5 mesi e 5 anni di carcere. I reati attribuiti erano abuso d’ufficio, violenza privata, falso ideologico, abuso di autorità nei confronti di detenuti o arrestati, violazione dell’ordinamento penitenziario e della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, reati gravi ma relativamente leggeri. Ma se ci fosse stato nell’ordinamento penale italiano il reato di tortura, secondo i giudici, il titolo del reato sarebbe stato ben diverso e più grave. Le condotte tenute da poliziotti, carabinieri, agenti della polizia penitenziaria e finanzieri nella caserma di Bolzaneto, diventata «prigione temporanea» per i giorni del G8, sono infatti qualificabili come tortura. La sentenza quindi sarebbe stata di ben altro peso.
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