Pubblicchiamo il testo della proposta di legge sui migranti della Regione Lazio, elaborata insieme ai molti comitati, le associazioni, le comunità e i cittadini migranti. La proposta di legge è stata ieri licenziata dalla Commissione politiche sociali e tra breve farà il suo ingresso in aula.
TESTO UNIFICATO delle proposte di legge 177/2006 e 203/2006
“Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d’Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:
a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
a bis) si impegna ad accogliere nel rispetto dell’articolo 10 Cost. e secondo le condizioni imposte della normativa statale i cittadini stranieri costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscano pericolo di vita e/o impediscano il rispetto e l’esercizio delle libertà democratiche;
b) garantire l’effettivo godimento del diritto all’assistenza sociale e sanitaria;
c) garantire l’accesso ai pubblici servizi;
d) assicurare adeguati strumenti per agevolare l’assistenza abitativa;
e) garantire l’inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo;
f) sostenere la formazione professionale nonché l’inserimento nel mondo del lavoro;
g) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione culturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali;
h) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
i) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell’immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, sostenendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d’origine;
l) promuovere azioni di tutela per gruppi svantaggiati, esuli e soggetti socialmente discriminati e minoranze culturali prive di riconoscimento;
m) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l’effettiva conoscenza e l’efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano.
3. La Regione, nelle more dell’adozione di un’apposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altresì, la più ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunità locali.
Art. 2
(Destinatari)
1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:
a) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
b) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa statale, sono estesi:
a) ai nuclei familiari dei soggetti di cui al comma 1 nonché ai minori non accompagnati;
b) ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari, salvo che i medesimi non siano già destinatari di benefici più favorevoli.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge attività di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.
2. La Regione provvede in particolare a:
a) adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali; b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;
c) valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell’immigrazione, anche avvalendosi della consulta regionale per l’immigrazione;
d) predisporre, anche avvalendosi della consulta regionale per l’immigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
e) promuovere l’attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro di cui all’articolo 24;
f) partecipare ai consigli territoriali per l’immigrazione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri delegati designati dal Presidente della Regione su proposta dell’assessore competente in materia di immigrazione.
3. Al fine di programmare e coordinare gli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori competenti in materia di politiche sociali, politiche comunitarie, sanità, formazione, scuola, lavoro, casa.
Art. 4
(Funzioni delle Province)
1. Le Province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) predispongono appositi piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra-distrettuale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 17, comma 2, lettera h);
b) partecipano alla definizione ed all’attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996;
c) elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo;
d) elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali canali, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia;
e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore; f) promuovono l’effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati anche costituendo organismi di rappresentanza consultivi per coloro che non si trovino ancora nella condizione di poter esercitare il diritto di voto.
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in materia d’interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g);
b) favoriscono l’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:
1) attività di supporto e assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano;
2) assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria;
3) servizi di mediazione linguistico-culturale;
4) attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
5) sostegno ove necessario e supporto nell’ambito delle procedure di regolarizzazione.
Art. 6
(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)
1. La Regione promuove e sostiene:
a) iniziative di monitoraggio, informazione ed educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, diretta e indiretta, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
b) iniziative per garantire che nell’ambito dei pubblici servizi, delle iniziative e degli interventi promossi dalla Regione, non siano consentite limitazioni all’espressione delle specifiche identità culturali e religiose, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione statale vigente e purchè, in ogni caso, non siano in contrasto con la normativa dell’Unione Europea in materia di immigrazione.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, di enti e organismi che, comunque, si occupano di immigrati, nonché dell’attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.
Art. 7
(Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine)
1. La Regione, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonché agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro di cui all’articolo 24 per la realizzazione di:
a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
b) azioni di sostegno al rientro non obbligatorio e ad un iniziale reinserimento nei paesi d’origine.
Art. 8
(Politiche ed interventi per il reinserimento)
1. La Regione, in conformità con la normativa vigente, sostiene progetti specifici che favoriscano l’applicazione degli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonché interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro di cui all’articolo 26.
2. La Regione, promuove la stipula di protocolli d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio di cui all’articolo 30 ter della l. 354/1975.
3. Gli enti locali, nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 328/2000, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri immigrati in esecuzione penale esterna .
Art. 9
(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica:
a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva ad ogni livello;
b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione;
c) promuove negli organismi di rappresentanza l’equilibrio di genere;
d) promuove e sostiene attività e strumenti d’informazione.
2. La Regione, per facilitare l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:
a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell’erogazione delle prestazioni;
b) l’impiego di mediatori linguistici e culturali in possesso di professionalità comprovata da titoli legalmente riconosciuti, a supporto del personale di cui alla lettera a).
Art. 10
(Diritto allo studio, all’integrazione scolastica e culturale dei minori e degli adulti)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove iniziative nell’ambito del sistema scolastico che favoriscano:
a) l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
b) la conoscenza dell’ordinamento italiano e delle sue istituzioni;
c) l’educazione interculturale;
d) la conoscenza del fenomeno migratorio;
e) la partecipazione dei genitori dei minori alla vita scolastica;
f) la costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale e formativa;
g) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici già presenti sul territorio regionale.
3. La Regione sostiene, altresì, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché corsi di formazione rivolti a docenti per l’acquisizione di competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento della lingua italiana.
4. La Regione promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza in collaborazione con i competenti consolati.
Art. 11
(Formazione professionale ed universitaria)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell’ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:
a) iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati;
b) l’istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
c) la stipula di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all’Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione;
d) programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
e) interventi di formazione nei paesi di provenienza nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 23 del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998.
2. La Regione favorisce tutte le attività di formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.
3. La Regione, al fine di assicurare l’effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei Paesi di provenienza nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.
Art. 12
(Politiche abitative)
1. La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all’articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.
2. Con accordo di programma, la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, promuove:
a) l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
Art. 13
(Politiche del lavoro)
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell’inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2. La Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:
a) favoriscono l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;
b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito, e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e di donne.
3. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
4. Al fine di assicurare un’ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d’intesa con la Provincia interessata e previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, delle sedi regionali o provinciali dell’Inps e dell’Inail, nonché della locale questura e dello sportello unico per l’immigrazione, promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 286/1998, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori finalizzate a:
a) osservare l’andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
b) assicurare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
e) facilitare l’accesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso l’informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.
5. In conformità ai principi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l’accesso al pubblico impiego banditi nell’ambito dell’ordinamento regionale che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
6. La Regione, d’intesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative relative al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per l’emersione delle situazioni di sfruttamento lavorativo e fornire adeguata ed efficace tutela.
Art. 14
(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)
1. In attuazione degli articoli 34, 35, e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce:
a) gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nell’ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nell’ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, in condizioni di parità con gli altri cittadini, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), relativamente ai cittadini stranieri immigrati;
b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica nonché gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;
c) la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo l’accessibilità alle strutture sanitarie e la fruibilità delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.
2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dell’appartenenza culturale.
3. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all’accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.
4. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, l’amministrazione regionale, nell’ambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria
5. La regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.
Art. 15
(Mediazione culturale)
1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente all’attività di mediazione culturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.
2. Nell’ambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori culturali.
3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.
4. La Regione, altresì, in collaborazione con gli enti locali, anche attraverso apposite convenzioni, favorisce interventi per l’attivazione di servizi di mediazione culturale.
Art. 16
(Tutela dei minori)
1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.
2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonché agli organismi iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 26 per interventi mirati all’accoglienza, alla protezione e all’inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore età al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.
Art. 17
(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d’asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonchè degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 286/1998.
2. La Regione sostiene, altresì, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
Art. 18
(Centri di permanenza temporanea e assistenza e centri di identificazione)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture, svolge costante attività di osservazione e monitoraggio sul funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza e sui centri di identificazione per richiedenti asilo, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, più in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti, anche attraverso l’attivazione del difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri immigrati.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture, favorisce e promuove l’accesso nei centri di permanenza temporanea e assistenza e nei centri di identificazione presenti sul territorio regionale di rappresentanti dell’assemblea dei cittadini stranieri immigrati e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
Art. 19
(Programma triennale degli interventi)
1. Al fine di attuare le politiche regionali di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 21 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
2. Il programma triennale individua in particolare:
a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui all’articolo 26, con priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio;
f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996;
h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra-distrettuale;
i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti.
3. Il programma triennale è articolato in piani annuali i quali sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all’articolo 21, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.
4. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 286/1998.
Art. 20
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi della consulta e del comitato di cui agli articoli 19 e 21, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:
a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici;
b) le attività svolte dalla Consulta e dall’Osservatorio di cui agli articoli 21 e 25 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.
Art. 21
(Consulta regionale)
1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’assessorato competente in materia di immigrazione, la consulta regionale per l’immigrazione di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è composta:
a) da quattordici cittadini stranieri immigrati designati dall’assemblea regionale dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 23;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini immigranti, scelti tra cittadini stranieri immigrati;
c) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro nei diversi settori economici interessati alla presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) da cinque rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale nella presenza di mano d’opera straniera;
e) da un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI;
f) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, di cui due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
g) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;
h) da due componenti dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni e il razzismo;
i) dai componenti dell’ufficio di presidenza dell’assemblea dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 23.
3. Il Presidente della Consulta è eletto tra i cittadini stranieri immigrati. Può far intervenire alle sedute, a titolo volontario e senza diritto di voto, uno o più esperti del settore.
4. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio laziale;
b) formula proposte in ordine all’adeguamento delle politiche regionali alla realtà dell’immigrazione nel Lazio;
c) esprime una valutazione preventiva in ordine programma triennale e ai relativi aggiornamenti annuali;
d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale nonché una relazione annuale in ordine all’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale; e) partecipa ai lavori della conferenza regionale di cui all’articolo 2;
f) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 22
(Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di immigrati, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni dall’insediamento stesso.
2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, trascorso il quale la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento il quale può prevedere, altresì, forme di coordinamento tra la Consulta stessa e gli organismi provinciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f). Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione.
4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.
Art. 23
(Assemblea regionale dei cittadini stranieri immigrati)
1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione istituisce l’assemblea regionale permanente dei cittadini migranti, di seguito denominata assemblea.
2. Alle sedute dell’assemblea possono partecipare tutti i cittadini non comunitari presenti sul territorio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la prima seduta dell’assemblea disciplinata da un regolamento provvisorio adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. L’assemblea, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti il presidente dell’assemblea e due vice presidenti che insieme costituiscono l’ufficio di presidenza ed approva il proprio regolamento interno.
5. I componenti dell’ufficio di presidenza dell’assemblea sono membri della consulta regionale di cui all’articolo 19.
6. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’assemblea.
7. La Regione favorisce e promuove le iniziative dei comuni e delle province volte alla istituzione di assemblee comunali e provinciali permanenti di cittadini stranieri immigrati.
Art. 24
(Conferenza regionale sull’immigrazione)
1. La Regione, al fine di rendere effettivi il principio di partecipazione nonché il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore organizza con cadenza biennale la conferenza regionale sull’immigrazione, propedeutica alla predisposizione del programma triennale di cui all’articolo 19.
2. Le modalità operative per l’organizzazione e lo svolgimento della conferenza di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale sentita la Consulta.
Art. 25
(Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione)
1. Le Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 12, del d. lgs. 286/1998, istituisce presso l’assessorato competente in materia di politiche sociali, l’osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni.
2. La Regione, attraverso l’osservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillarità di diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l’attività dei nodi territoriali.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento dell’osservatorio nonché i criteri per la nomina dei componenti.
Art. 26
(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene l’attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari determina i requisiti e le modalità per l’iscrizione al registro di cui al comma 2.
4. L’iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.
5. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione e dispone, sentita la Consulta, l’eventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.
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